Il COVID 19 non ferma la sospensione delle azioni
L'avvocato Barbara Schepis commenta la sentenza del Tribunale di Rovigo del Giudice delle Esecuzioni Dr. Giulio Borella del 15 gennaio 2021 che ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. 137/2020 e dell’art. 13 co. 14 D.L. 183/2020, in quanto confliggenti con gli artt. 3, 41, 42, 47, 24, 111, 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 13 della Carta di Nizza, per i seguenti
MOTIVI
1. Libertà di iniziativa economica, affidamento dei cittadini, inosservanza di norme sovraordinate.
...
2. Ablazioni reali.
...
3. Tutela del risparmio.
...
4. Accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti, violazione delle norme sul giusto processo, sotto il profilo della parità tra le parti e della ragionevole durata del processo, mancato rispetto di norme sovraordinate.
....
P.Q.M.
Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere
sull’istanza di emissione dell’ordinanza di vendita proposta dal creditore procedente senza l’intervento della consulta;
Ritenuto che le questioni siano rilevanti e non manifestamente infondate, per tutti i motivi sopra esposti;
Ritenuto che non sia possibile una diversa interpretazione delle disposizioni censurate, conforme a costituzione, in quanto tra sospensione e prosecuzione del processo tertium non datur; inoltre non è possibile ad avviso dello scrivente la disapplicazione delle norme censurate, per contrasto col diritto sovranazionale, in quanto le disposizioni della C.E.D.U. e della Carta di Nizza non risultano immediatamente applicabili
IL GIUDICE
Del Tribunale di Rovigo solleva questione di legittimità costituzionale:
- dell’art. 4 D.L. 137/2020, nella parte in cui ha novellato l’art. 54 ter del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, sostituendo alle parole “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” le parole “fino al 31 dicembre 2020”, nonché nella parte in cui prevede che “è inefficace ogni procedura per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- dell’art. 13 co. 14 D.L. 183/2020, nella parte in cui prevede che all’art. 54 ter del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021!”.
DISPONE
La sospensione del processo e ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte Costituzionali, unitamente alla prova delle notificazioni
eseguite.
Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ex art. 23 ult.co. L. 87/1953.
Rovigo, 15.01.2021
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