La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128 del 09 giugno 2021, pubblicata il 22 giugno u.s. ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 18” che aveva prorogato il termine di sospensione delle procedure esecutive aventi per oggetto l’abitazione principale del debitore dal 01 gennaio al 30 giugno 2021.
Di grande interesse le motivazioni, che potrete leggere, nelle ultime pagine della sentenza e di cui riportiamo, di seguito, un breve estratto.
Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale (art. 76, comma 1, lettera a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»).
Invece, nella proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, di cui alla disposizione censurata, nessun criterio selettivo è stato previsto a giustificazione dell’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.
Il legislatore, cioè, ha prorogato una misura generalizzata... come ampliamente previsto dalle sentenze del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di Rovigo e come brillantemente commentato dall'Avv. Barbara Schepis il 27 gennaio u.s. su questo Blog.
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