E’ in un certo senso affatto tradizionale ed è oggi sempre più frequente e ripetuta l’osservazione, ormai diventata un vero e proprio mantra, che il buon funzionamento del sistema economico nel suo complesso e in particolare il buon funzionamento del sistema creditizio che ne costituisce un pilastro fondamentale è legato in modo indissolubile al disegno e all’implementazione di un framework normativo che riduca i tempi di realizzazione dei crediti nei confronti di debitori insolventi e ne accresca i tassi di recupero.
Nel contesto più generale del diritto dell’insolvenza, assume una importanza cruciale, per la sensibilità degli interessi coinvolti e per la dimensione dei valori in gioco, la regolamentazione del processo per l’espropriazione degli assets immobiliari.
L’efficiente organizzazione dell’attività liquidatoria nel settore dell’esecuzione immobiliare e l’adozione di razionali criteri di divisione del lavoro tra i soggetti che vi partecipano (giudice, custode, esperto stimatore, delegato alla vendita, creditori e debitore), rappresentano, allora, variabili decisive per il raggiungimento dello scopo del processo esecutivo: massimizzare il rendimento della vendita dei beni del debitore entro un ragionevole orizzonte temporale attraverso il conseguimento di prezzi per quanto possibile prossimi al loro fair value.
Nonostante le incessanti riforme legislative che hanno investito il campo dell’espropriazione immobiliare negli ultimi vent’anni e i notevoli sforzi organizzativi compiuti dai tribunali e dai diversi stakeholders per elaborare e affinare buone prassi, permane, tuttavia, un senso diffuso di insoddisfazione per la durata e i risultati delle vendite giudiziarie.
Obiettivo dei diversi capitoli di questo libro e, quindi, inevitabilmente anche del capitolo intitolato “Il Giudice ombra” è fornire un contributo alla comprensione dei punti di forza e di debolezza del settore delle esecuzioni immobiliari.
Per quanto possano essere apprezzabili i tentativi fatti dal legislatore per modernizzare gli istituti tradizionali del processo esecutivo al fine di migliorarne i risultati è certo tuttavia che nessun guadagno reale di efficienza sarà in futuro possibile senza una radicale mutamento del paradigma dominante che, ancor oggi, riconduce l’attività liquidatoria dei beni del debitore, cioè un’attività essenzialmente economica, negli schemi dell’attività giurisdizionale, attribuendo al giudice dell’esecuzione un ruolo dirigente e propulsore dell’attività di liquidazione: da un lato, infatti, come si è da tempo osservato, gli organi giurisdizionali, indipendentemente dalla formazione culturale e dalle abilità personali di singoli magistrati e indipendentemente dalle prassi più o meno ‘virtuose’ elaborate in questo o quell’altro tribunale, sono privi della professionalità richiesta per l’esercizio di un’attività che deve essere orientata essenzialmente dal calcolo economico.
Dall’altro, è elevato il rischio che le scelte gestorie del giudice dell’esecuzione siano afflitte da asimmetrie informative a causa delle difficoltà materiali e giuridiche in cui incorrono gli uffici giudiziari per procurarsi e riscontrare i dati e le informazioni di mercato indispensabili per effettuare consapevoli valutazioni di convenienza economica (si pensi al problema tutt’oggi irrisolto della scelta dei canali pubblicitari e più in generale della individuazione delle attività di marketing).
Soprattutto – ed è questo il dato decisivo – il regime dell’attività giurisdizionale è, almeno allo stato degli indirizzi di politica legislativa correnti, del tutto incompatibile con il disegno di un appropriato sistema di incentivi (ad es. sistemi di remunerazione) e di sanzioni (ad es. responsabilità per mala gestio) che garantisca una gestione economicamente efficiente dell’attività liquidatoria.
E’ auspicabile quindi un profondo cambiamento culturale che, una volta messa al centro l’attività economica di liquidazione dei beni del debitore, attribuisca la responsabilità della liquidazione, la sua programmazione e la sua attuazione, ad un organo di gestione specializzato, fornito di appropriati incentivi per massimizzare il rendimento dell’attività di commercializzazione, sotto il controllo stringente dei creditori, restituendo al giudice dell’esecuzione la sua missione istituzionale di organo, terzo e imparziale, risolutore di conflitti tra privati.
Edmondo Tota - Giudice delle Esecuzioni Immobiliari e giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Lecco, è stato funzionario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).
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